📌 I contenuti riportati di seguito hanno carattere informativo e non si riferiscono a servizi direttamente offerti da iubenda.
La SRL semplificata (nota anche come SRLS) è una forma societaria nata nel 2012. Come la SRL ordinaria, si tratta di una società a responsabilità limitata. Questo significa che nella vita della società i soci non saranno mai responsabili con il patrimonio personale di eventuali debiti contratti dalla società stessa ma solo per quanto conferito a capitale sociale. Se hai bisogno di maggiori informazioni sulla SRL semplificata, puoi consultare la nostra guida dedicata.
La SRL innovativa, invece, è una ordinaria SRL che, in virtù della sua natura innovativa ad alto valore tecnologico, viene iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicato alle SRL innovative. L’iscrizione alla sezione speciale garantisce particolari benefici, riassunti in questa guida.
Per costituire una SRL innovativa, è necessario rispettare particolari requisiti, che trovi nella relativa guida di iubenda.
Le differenze principali tra la SRL (ordinaria e innovativa) e la SRLS sono:
SRL Semplificata (SRLS) | SRL ordinaria | SRL ordinaria startup innovativa | |
Requisiti particolari | Nessuno | Nessuno | Iscrizione al registro delle startup innovative |
Capitale Sociale Minimo | 1 euro | 1 euro | 1 euro |
Capitale Sociale Massimo | 9.999 euro.
Per aumentare il capitale sociale oltre questa soglia è necessario convertire la società in SRL tramite atto notarile. Non è possibile conferire in opere e servizi. | Nessun limite.
Per capitale sociale uguale o superiore a 10.000 euro i soci possono conferire anche solo il 25% del capitale dichiarato. È possibile conferire in opere e servizi. | Nessun limite.
Per capitale sociale uguale o superiore a 10.000 euro i soci possono conferire anche solo il 25% del capitale dichiarato. È possibile conferire in opere e servizi. |
Tipo di statuto | Standard, non modificabile se non trasformando in SRL ordinaria con relativo atto notarile.
Non permette alcuna personalizzazione delle clausole e i soci devono sottostare a regole predefinite per la gestione della società. | I soci possono personalizzare lo statuto senza alcun vincolo. | I soci possono personalizzare lo statuto senza alcun vincolo. |
Qualità dei soci | Non è possibile avere altre società in compagine societaria. | I soci possono essere sia persone fisiche che giuridiche permettendo la partecipazione di altre società alla compagine societaria. | I soci possono essere sia persone fisiche che giuridiche permettendo la partecipazione di altre società alla compagine societaria. |
Modalità di costituzione | Atto notarile con possibile procedura da remoto | Atto notarile con possibile procedura da remoto | Atto notarile con possibile procedura da remoto |
Atti modificativi (e.g. aumenti di capitale) | Atto notarile con possibile procedura da remoto | Atto notarile con possibile procedura da remoto | Atto notarile con possibile procedura da remoto |
SPESE | |||
Corrispettivo per atto notarile | Assente, ma non sempre facile l’individuazione di un notaio che svolga tali pratiche | 1500-2000 euro* | 1500 euro |
Diritti camerali** | Tra i 130 e i 150 euro | Tra i 130 e i 150 euro | Assenti |
Imposta di registro | 200 euro | 200 euro | 200 euro |
Spese per bolli | Assenti | È necessaria una marca da bollo del valore di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe | Assenti |
Spese complessive | Tra i 700 e i 750 euro | Da 2200 a oltre 3000 euro | 1999 euro |
CONFRONTO | |||
Pro | Soluzione economica | Flessibilità massima / Tempi veloci | Vantaggi derivanti dallo status di startup innovativa |
Contro | Struttura rigida / Non facile trovare un notaio per tali pratiche / No modifiche allo statuto / Quasi certa la necessità di trasformare in SRL nel futuro, con nuovo atto notarile / La forma societaria “semplificata” potrebbe influenzare negativamente la fiducia trasmessa dall’azienda | Spese di costituzione maggiori | È necessario possedere i requisiti di startup innovativa / La pratica richiede alcune settimane |
A quanto menzionato si aggiungono le spese, pari a 360 euro ed uguali in tutti i casi, per la vidimazione dei libri sociali. La vidimazione non è strettamente necessaria alla fase di costituzione, ma è richiesta non appena la società viene costituita
(*) Può variare in base a provincia, città o studio notarile e in base alla particolarità dello statuto.
(**) Varia in base alla provincia di riferimento.
A queste spese vanno sommati i costi di consulenze legali e del lavoro (indifferentemente dalla tipologia societaria) che possono variare tra i 150 e i 300 euro mensili in base al tipo di servizio fornito da commercialisti e consulenti del lavoro, oltre alla tassa di deposito del bilancio pari a 130 euro.