La nuova Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) è il frutto di una revisione completa della precedente Legge svizzera sulla protezione dei dati. Approvata il 25 settembre 2020, è entrata in vigore a settembre 2023.
La LPD contiene disposizioni simili al GDPR, con alcune differenze riguardanti le basi giuridiche e le sanzioni.
Il Parlamento svizzero ha quindi adottato una versione completamente rivista della legge per essere più in linea con il GDPR. L’intento è di mantenere una qualità della protezione e della sicurezza paragonabile a quella del resto dell’UE, anche se la legge manterrà i concetti originali e differirà leggermente sotto alcuni aspetti.
Nella versione aggiornata della LPD, viene introdotta la protezione dei dati sin dalla progettazione, con conseguenti obblighi di due diligence più stringenti per i responsabili del trattamento e per le aziende che conservano dati privati. Le aziende ormai devono progettare le proprie procedure tenendo presente la compliance.
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LPD | GDPR | |
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Applicabilità | La LPD si applica nel tuo caso se la tua organizzazione ha sede in Svizzera o al di fuori della Svizzera e tratti dati di persone interessate svizzere (eccetto il trattamento eseguito per attività personali). | Il GDPR si applica nel tuo caso se la tua organizzazione ha sede nell’UE o tratta dati di dati di interessati dell’UE (ad eccezione del trattamento eseguito per attività personali o domestiche) |
Dati sensibili | Secondo la LPD, i dati sensibili comprendono:
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Secondo il GDPR, i dati sensibili comprendono:
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Titolare del Trattamento/Responsabile del Trattamento | Il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento possono stipulare un accordo per disciplinare il trattamento dei dati. | È necessario un accordo sul trattamento dei dati |
Condizioni del trattamento | Per quanto riguarda i privati, l’espresso consenso è richiesto solo per:
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Principio di opt-in. |
Obblighi di informativa | Il titolare del trattamento deve fornire le seguenti informazioni entro 30 giorni dalla richiesta di accesso della persona interessata (relativamente al trattamento dei dati personali della persona interessata):
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Il GDPR contiene tutti gli stessi elementi della LPD, ma include anche l’obbligo di comunicare la base giuridica del trattamento, nonché i diritti concessi all’interessato come il diritto a una copia dei dati, il diritto di proporre reclamo e il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati. |
Trasferimento dei dati personali all’estero | I dati personali possono essere trasferiti solo verso Stati esteri o organismi internazionali ritenuti in grado di garantire una protezione adeguata dei dati, come constatato dal Consiglio federale. In assenza di tale decisione di adeguatezza, i dati personali possono essere trasferiti all’estero in virtù di: un trattato internazionale; clausole contrattuali tra il titolare o il responsabile del trattamento e l’altro contraente, previamente comunicate all’IFPDT; garanzie specifiche stabilite dall’organo federale competente, previamente comunicate all’IFPDT; clausole tipo di protezione dei dati previamente approvate dall’IFPDT; e norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati previamente approvate dall’IFPDT. La LPD prevede inoltre diverse eccezioni al trasferimento di dati personali all’estero, ossia: l’espresso consenso della persona interessata al trasferimento dei dati personali; il trasferimento dei dati personali è correlato all’esecuzione o alla conclusione di un contratto tra il titolare e la persona interessata o il titolare e un altro contraente nell’interesse della persona interessata; il trasferimento è necessario per tutelare un interesse pubblico preponderante, far valere un diritto dinanzi a un giudice, proteggere la vita della persona interessata o di un terzo laddove non sia possibile ottenere il consenso preventivo della persona interessata entro un termine ragionevole; la persona interessata ha concesso l’accesso ai dati e non si è opposta espressamente al loro trattamento; i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione. |
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Consulente per la protezione dei dati | La LPD non impone un consulente per la protezione dei dati, la sua presenza è facoltativa. | Il GDPR richiede la nomina di un responsabile della protezione dei dati per le aziende private |
Notifiche di violazioni dei dati | È necessario notificare quanto prima esclusivamente all’IFPDT ogni violazione della sicurezza che comporta un rischio elevato. La persona interessata viene informata solo se ciò è necessario per proteggerla o se lo esige l’IFPDT. | Le violazioni dei dati devono essere segnalate all’autorità per la protezione dei dati entro 72 ore. L’interessato deve essere informato in caso di rischio elevato. |
Sanzioni per mancato rispetto | Multe fino a 250.000 CHF per le persone fisiche o giuridiche responsabili. | Sanzioni pecuniarie fino a 10/20 milioni di EUR o fino al 2/4% del fatturato mondiale annuo dell’organizzazione. |
Questa legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di:
👉 privati;
👉 organi federali.
Non si applica al trattamento di dati personali da parte di persone fisiche per uso esclusivamente personale.
iubenda continuerà ad aggiornarti sulle modifiche apportate alla LPD; nel frattempo, se non lo hai già fatto, assicurati di avere privacy policy e cookie policy aggiornate e conformi.
La nuova Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD) entrerà in vigore a settembre 2023.. È importante prepararsi ai cambiamenti.
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